Il comma 7 dell’ articolo 8 della Legge 122 del 1 agosto 2012 (che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), prevede delle importanti deroghe per gli impianti a fonti rinnovabili su tetti: - gli impianti fotovoltaici su tetti avranno la possibilità di continuare ad accedere alla tariffa vigente alla data di entrata in vigore del decreto purchè vengano ultimati ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013 e purchè gli impianti siano ubicati su i fabbricati colpiti dal terremoto, che abbiano un ordinanza di sgombero per inagibilità, e che abbiano già comunicato l’inizio dei lavori dell’impianto fotovoltaico
L'area interessata è il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.
La Legge infatti recita: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia’ autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013". |