Entrata in vigore Il quinto conto energia è entrato in vigore LUNEDI' 27 AGOSTO 2012. Per le amministrazioni pubbliche, invece, il quinto conto energia entrerà in vigore solo dopo il 31 dicembre 2012. Gli impianti realizzati quindi su edifici pubblici o su aree delle pubbliche amministrazioni potranno usufruire fino a dicembre 2012 delle condizioni incentivanti più favorevoli (deroghe al V° conto energia: Edifici Pubblici, Terremoto Emilia, Terremoto Aquila). Cosa prevede il V Conto Energia Fotovoltaico Innanzitutto, prevede un tetto annuale di spesa: il quinto conto energia prevede un tetto massimo per gli incentivi di 700 milioni di euro annui, (inizialmente era di 500 milioni di €). Secondariamente: tra le novità principali del decreto ci sono nuovi criteri di priorità e di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici idonei ad accedere agli incentivi. Solo gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 12 Kwp di potenza installata possono accedere agli incentivi senza passare attraverso l’iscrizione al registro curato dal Gse. Tutti gli altri impianti al di sopra dei 12 Kwp di potenza dovranno iscriversi al registro che definirà una graduatoria di accesso agli incentivi. Ci sono però alcune categorie di impianti che possono evitare l’iscrizione al registro pur essendo sopra i 12 Kw. Non vanno a Registro le seguenti categorie: - gli impianti tra i 12 ed i 20 Kw di potenza che accettano di farsi decurtare la tariffa incentivante del 20% - gli impianti fotovoltaici inferiori ai 50 Kw di potenza realizzati su tetti e tettoie al posto di eternit o amianto - gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative - gli impianti a concentrazione - gli impianti posti su edifici ed aree della pubblica amministrazione aggiudicati a seguito di gara d’appalto. (Per gli ultimi tre punti c’è il limite dei 50 milioni di euro di costo cumulato degli incentivi per ciascuna tipologia). Priorità di iscrizione al registro
La tariffa incentivante prevede:
La prima è omnicomprensiva in quanto include in sè la componente di incentivazione e la componente di valorizzazione dell’energia prodotta e immessa in rete. Il nuovo regime prevede una tariffa “forfettaria” che include entrambe le componenti incentivanti. Non c’è più quindi tariffa incentivante e vendita, ma una tariffa unica omnicomprensiva. La tariffa omnicomprensiva è riconosciuta all’energia prodotta e immessa in rete. La seconda tariffa, la tariffa autoconsumo, è invece assegnata alla quota di energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico ed autoconsumata. Nel nuovo conto energia ci sono anche i premi per la sostituzione di eternit e amianto col fotovoltaico e per gli impianti realizzati con componenti “made in europe”. Valgono sul premio per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva: Impianti inferiori ai 20 kW in sostituzione dell’amianto:
Agli impianti installati su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche è riconosciuta una tariffa incentivante pari alla media aritmetica tra quella riconosciuta per gli impianti “su edifici” e gli “altri impianti fotovoltaici”. Le serre fotovoltaiche, per essere riconosciute come tali ai fini degli incentivi, devono avere la copertura occupata dai pannelli fotovoltaici per non più del 30% della superficie totale della coperura stessa, o meglio: la “proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici” non deve superare il 30% della superficie totale occupata dalla serra. Per il primo semestre di applicazione del V Conto Energia, il decreto prevede le seguenti tariffe incentivanti:
Requisiti per accedere alle tariffe incentivanti Gli impianti fotovoltaici, per accedere agli incentivi, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
Spese di gestione pratiche a GSE A partire dal 1 gennaio 2013 il Gse chiederà 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia autoprodotta e incentivata. Per i nuovi impianti incentivati ai sensi del V Conto Energia, invece, andranno versati:
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