Applicazioni Innovative - Integrazione architettonica

Il concetto di integrazione architettonica nasce con il secondo Conto Energia e con il terzo Conto Energia il modulo fotovoltaico non è più mero generatore di energia, ma diventa un nuovo componente della architettura con una funzione che lo rende parte integrante dell’edificio. 

Il quarto Conto Energia, continuando in questa direzione, sottolinea l’esigenza che i moduli fotovoltaici diventino materia di architettura con un ruolo sempre più integrato nell’edificio e non soltanto perchè si necessita di una edilizia sostenibile dal punto di vista energetico (scarica la guida GSE cliccando sull'immagine).

Gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli non convenzionali e/o componenti speciali appartenenti alla categoria dei piccoli impianti3 su edifici4 possono beneficiare del premio aggiuntivo abbinato a un uso efficiente dell’energia previsto all’articolo 13, ma non possono usufruire delle ulteriori maggiorazioni richiamate all’articolo 14 del Decreto, compreso quello previsto per la sostituzione delle coperture in eternit. 

Per questa tipologia di applicazioni innovative è, inoltre, possibile cumulare contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell’investimento.

Per gli anni 2011 e 2012 gli impianti di cui al Titolo III non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro dei “grandi impianti”. Si rappresenta che, nel caso in cui all’impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe di cui al Titolo III, tale impianto rientra nel Titolo II e, qualora non si configuri come “piccolo impianto”, deve necessariamente iscriversi al Registro dei “grandi impianti”.

DEFINIZIONI

Ai fini del riconoscimento delle tariffe per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica previste dal Decreto si assumono le seguenti definizioni:

Edificio


Il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso indicata nella seguente tabella (DPR 412/93).

Come specificato all’articolo 14, comma 2 e nell’Allegato 2 al Decreto, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline comunque accatastate non hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo. Per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica. Ai soli fini di cui al Decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

Modulo fotovoltaico rigido

Insieme di celle interconnesse e protette dall’ambiente esterno, inserite tra uno strato di rivestimento anteriore trasparente e uno strato di rivestimento posteriore opaco oppure trasparente, che costituisce un prodotto caratterizzato da una superficie piana non deformabile, commercialmente identificato, adatto a qualsiasi tipo di applicazione terrestre e conforme alle normative tecniche riportato nell’Allegato 1 al Decreto.

Modulo fotovoltaico flessibile

Modulo fotovoltaico, generalmente realizzato con la tecnologia del “film sottile”, consistente nella deposizione di uno strato di materiale semiconduttore su un substrato che può assumere la forma della superficie di appoggio, commercialmente identificato e conforme alle normative tecniche riportate nell’Allegato 1 al Decreto.

Modulo fotovoltaico non convenzionale

Modulo fotovoltaico il cui impiego è possibile ed efficace solo per applicazioni di tipo architettonico.

Il modulo fotovoltaico non convenzionale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell’Allegato 1 al Decreto.

A questa categoria appartengono: a) moduli fotovoltaici flessibili; b) moduli fotovoltaici rigidi quali:
  • nastri in film sottile su supporto rigido; - tegole fotovoltaiche; 
  • moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture (opportunamente realizzati e installati per consentire il passaggio della luce all’interno dell’involucro edilizio).
Componente speciale

Sistema commercialmente identificato, costituito dall’assemblaggio e dalla integrazione dei seguenti elementi:
  • modulo fotovoltaico laminato senza cornice; si rappresenta che tale laminato deve essere certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell’Allegato 1 al Decreto; 
  • sistema di montaggio dotato di brevetto a livello europeo, già concesso. 
Il componente speciale deve garantire l’integrazione architettonica del fotovoltaico senza il ricorso a ulteriori componenti o sistemi.

Integrazione architettonica del fotovoltaico

Il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) garantisce, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio:
  • la tenuta all’acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
  • una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio sostituito;
  • una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell’involucro edilizio. 
L’integrazione architettonica del fotovoltaico è tale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell’involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all’uso.
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Gioacchino Dell'olio,
17 lug 2011, 23:29
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