IV CONTO ENERGIA

GRADUATORIA 2011

Il GSE ha pubblicato la graduatoria degli impianti iscritti al Registro, risultanti in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all’art.4, comma 2 del Decreto (Elenco A).

La graduatoria è soggetta a scorrimento esclusivamente nel caso di cancellazioni, effettuate dal GSE per impianti iscritti, che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011, come previsto dall’art.8, comma 5 del Decreto.

L’iscrizione al Registro è un presupposto necessario ma di per sé non sufficiente a garantire la concessione, da parte del GSE, della pertinente tariffa incentivante, per la quale è necessario infatti verificare, ai sensi dell’art.10, il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, nonché l’assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.lgs. 28/11.
 

IL DECRETO IN SINTESI

Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011 ed entro il 31/12/2016, per un obbiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. 
In funzione delle diverse tipologie di impianti, sono fissati diversi tetti di spesa specifici, differenziati su base semestrale, dal giugno 2011 fino a tutto il 2016, con le deroghe più sotto descritte per alcune categorie di impianti, limitatamente al periodo dal 01/06/2011 al 31/12/2012.
Il superamento dei tetti di spesa per ciascun anno o frazione di esso non limita l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina una riduzione aggiuntiva delle medesime per il periodo successivo, rispetto alla graduale progressiva riduzione programmata, prevista dal decreto.
Al raggiungimento di un costo indicativo annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, è prevista comunque la possibilità di rivedere le modalità di incentivazione, con un nuovo decreto.

Le comunicazioni al GSE devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema informatico predisposto dal GSE per l'utilizzo del quale è stata pubblicata una specifica guida. >>>>>> SCARICA LA GUIDA

La classificazione degli impianti prevede:

Impianti fotovoltaici di cui al Titolo IIdistinti in “impianti sugli edifici” ed“altri impianti fotovoltaici:

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al Titolo III.

Impianti a concentrazione, di cui al Titolo IV

Viene inoltre introdotta inoltre la seguente nuova distinzione:

  • “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche;
  • “grandi impianti”: gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente.
Limitatamente al periodo 01/06/2011-31/12/2012 i piccoli impianti di cui al Titolo II e gli impianti con carattere innovativo o a concentrazione sono ammessi all’incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’allegato 5.
In relazione alla cumulabilità delle tariffe incentivanti con altre forme di agevolazione, si sottolinea che essa seguirà i criteri di cui all’art. 5 del decreto, fino al 31/12/2013. Dopo tale data le condizioni di cumulabilità dovranno invece seguire le modalità previste all’art. 26 del D.Lgs. n.28/2011.

Inoltre per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2012, la tariffa incentivante è riconosciuta in maniera indifferenziata su tutta l’energia prodotta e ad essa si possono sommare i benefici, alternativi tra loro, del regime dello “scambio sul posto” o del regime del “ritiro dedicato”, per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012, l’incentivo si articola invece in:
  • tariffa omnicomprensiva, applicata solo sull’energia prodotta ed immessa in rete ed inclusiva sia della componente incentivante sia del corrispettivo per la vendita,
  • tariffa autoconsumo, applicata solo sull’energia prodotta ed auto consumata, e non è cumulabile con i benefici dello “scambio sul posto” o del “ritiro dedicato”.

Fino al 31/12/2012 la componente incentivante è l’intero valore della tariffa incentivante. Successivamente a tale data, la componente incentivante è assunta convenzionalmente pari alla tariffa premio sull’autoconsumo.


I grandi impianti sono soggetti a specifiche modalità di accesso alla tariffe incentivanti, in particolare:

  • i grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31/08/2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio, entro 15 giorni solari dalla stessa;
  • per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al punto precedente, accedono alle tariffe incentivanti se l’impianto è stato iscritto in apposito registro, in posizione tale da rispettare i pertinenti limiti di costo, e se, inoltre, la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro sette mesi (nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria prevista dall’art. 8, comma 3, del decreto, più sotto descritta.

L’iscrizione al registro è possibile solo in finestre temporali prestabilite. Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011.

Sempre per il 2011, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del pertinente limite di costo, il periodo per l’iscrizione al registro è riaperto dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Si rimanda al comma 2 dell’art. 8 per i periodi per l’iscrizione al registro per il 2012.

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all’articolo 9;

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

d) minore potenza dell’impianto;

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

 

La graduatoria non è soggetta a scorrimento. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi. 


In tutti i casi, la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Entro quindici giorni solari da quest’ultima, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3-C. Il mancato rispetto di tale termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.


Si applicano le misure di indennizzo previste dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ARG/elt 181/10 nei casi in cui il gestore di rete completi ed attivi la connessione non rispettando i tempi fissati dalla delibera AEEG ARG/elt 99/08.

 

TITOLO II – IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

 

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 28/2011, ove applicabili;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;

e) che rispettano le condizioni stabilite dall’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 10;

f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 28/2011, a decorrere dalla data ivi indicata.

Per gli inverter di impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 sono previsti requisiti specifici in materia di protezioni e servizi.

All’energia prodotta dagli impianti di cui al Titolo II viene applicata la tariffa individuata come di seguito indicato.

 

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Le tariffe possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14, che disciplinano il premio per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia ed i premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti.


Con riferimento a questi ultimi, si ricorda in particolare la maggiorazione del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.

Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri.

 

A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.

 

TITOLO III – IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE


Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

 

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 28/2011, ove applicabili;

c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

All’energia prodotta dagli impianti di cui al Titolo III viene applicata la tariffa individuata come di seguito indicato.

 

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Gli impianti di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all’articolo 13, secondo le condizioni e le modalità ivi previste, per l’abbinamento dei medesimi ad un uso efficiente dell’energia.

 

TITOLO IV – IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

 

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:

a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 28/2011, ove applicabili;

c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

 

All’energia prodotta dagli impianti di cui al Titolo IV viene applicata la tariffa individuata come di seguito indicato.

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Con apposito decreto saranno definite le caratteristiche di innovazione tecnologica ed i requisiti tecnici dei c.d. impianti con innovazione tecnologica, le pertinenti tariffe incentivanti ed i requisiti per l’accesso.

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

L’AEEG dovrà emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti necessari per aggiornare ed integrare quelli già emanati. Inoltre l’AEEG dovrà:

a) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;

b) aggiornare i provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;

c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, nonché quelle di cui alla lettera b);

d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione degli indennizzi automatici, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, fermo restando il potere di eventuale applicazione di sanzioni.

 

Il GSE, nelle more dell’emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall’articolo 42 del D.Lgs. 28/2011, definisce le modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

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