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Interventi di risparmio energetico in edifici oggetto o meno di ampliamento:

pubblicato 19 lug 2011, 02:57 da Gioacchino Dell'olio   [ aggiornato in data 19 lug 2011, 02:59 ]

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 55% non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio, essendo considerato «nuova costruzione»; diversamente, in caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento, la suddetta detrazione compete solo per le spese relative alla parte esistente, rimanendo comunque esclusi gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio.

DIRITTO DI SUPERFICIE: GUIDA FISCALE

pubblicato 25 giu 2011, 04:53 da Gioacchino Dell'olio

Visto su: www.tasse-fisco.com del 15.1.2010

La cessione e la vendita a terzi del diritto di superficie può trarre in inganno a seconda della tipologia di soggetti coinvolti nella cessione, oggetto della cessione e periodo di possesso presentarsi quindi analizziamo i vari casi singolarmente con una facile guida fiscale ed un vademecum pratico. 

In primis il diritto di superficie è un diritto reale di godimento disciplinato dall’articolo 952 del codice civile ed è un diritto di fare e di mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di proprietà altrui. Solitamente si assiste alla costituzione alla cessione di un diritto dai 20 o 30 anni.

Inoltre dobbiamo considerare che la costituzione di un diritto reale di godimento è considerato come una cessione della proprietà e come tale andrà considerata (cfr RM112 del 2009).

Come si calcola la plusvalenza del diritto di superficie

La plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie si calcola come differenza tra il corrispettivo o prezzo pattuito dalle parti all’interno del contratto di cessione ed costo non ammortizzato del bene (nel caso di società di capitali) o il prezzo originariamente sostenuto dal proprietario: tuttavia non essendo possibile rintracciare sempre un costo storico perché il diritto nasce al momento della sua costituzione si potrà considerare come plusvalenza l’intero prezzo.

Abbiamo già affrontato il trattamento fiscale della cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo da parte di una persona fisica a una società di produzione di energia molto spesso fotovoltaica o eolica, vendita del diritto che sta caratterizzando questi ultimi due anni in cui il settore delle energie rinnovabili ha conosciuto una rilevante espansione. 

Ai fini delle tasse per una persona fisica l’art. 9, comma 5, del Tuir, ci impone di considerare la cessione di un diritto reale di superficie a titolo oneroso come una normale cessione ad effetti reali al pari della compravendita di un immobile in quanto comporta la costituzione o il trasferimento di un diritto reali di godimento derivante dall’assunzione di obblighi di permettere di cui alla lett. l) dell’art. 67.

Il diritto di superficie è un diritto reale e, pertanto in caso di cessione da parte di un soggetto persona fisica corrispettivo costituisce reddito diverso ex art. 67, comma 1,lettera b), del Tuir, qualora si tratti di area fabbricabile. Se si tratta di cessione di terreno agricolo posseduto da più di cinque anni da parte di persona fisica opera l’esimente temporale di non imponibilità della plusvalenza e con essa anche eventuali canoni annuali anche se il terreno è entrato nella disponibilità per successione.

In fattispecie diverse la cessione del diritto di superficie soggetta tassazione ex art. 67 del tuir e rientra tra i redditi diversi tassati secondo gli scaglioni reddituali.

Guida fiscale alle imposte derivanti dalla cessione

Come abbiamo detto il reddito da tassare ai fini delle imposte che sarà tassato sarà calcolato tra la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese direttamente imputabili ed indirettamente imputabili e il prezzo di vendita o di cessione stabilito tra le parti). In questo caso la cessione del diritto di superficie che insiste su un terreno agricolo non sconta nessuna tassazione a patto che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto, altrimenti si intenderebbe una cessione speculativa e sarebbe comunque tassabile anche se in diversi modi.

Ovviamente il tutto con riferimento alla quota percentuale del valore stesso dichiarata ai fini delle imposte indirette (50% o 70% o altra percentuale valida). Quanto alla determinazione dell’imponibile, sempre in funzione del disposto dell’art. 9 del Tuir, si renderanno applicabili le stesse modalità stabilite per le cessioni dei terreni. Ricordiamoci che si deve tassare solo la differenza e non l’intero importo in quanto bisogna considerare letteralmente la norma definita dall’art. 67, comma 1,lettera b), del Tuir anche se come abbimao detto rinvenire un costo strorico di un terrneo nela maggior parte dei casi non è possibile e quindi la plusvalenza sarà pari all’intero corrispettivo pattuito.

Ma come quantificare il costo iniziale del diritto di superficie del terreno ed il trattamento fiscale.

Dobbiamo considerare due variabili:

- caratteristica del terreno se agricolo o edificabile
- da quando abbiamo la proprietà del diritto di superficie del terreno (se inferiore o superiore a 5 anni).


In caso di terreni a aree fabbricabili applichiamo l’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, mentre se abbiamo un terreno agricolo dobbiamo distinguere se lo abbiamo da più di cinque anni o meno di cinque anni. Se lo abbiamo da meno di cinque anni applichiamo l’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir mentre se lo abbiamo da più di cinque anni non scontiamo alcuna tassazione. Ritengo sia un trattamento fiscale piuttosto cautelativo da applicare in sede di tassazione della cessione del diritto di superficie di un terreno per la costruzione di impianti fotovoltaici e eolici o altre energie rinnovabili.

Se proprio vogliamo essere al riparo da qualsiasi accertamento allora applichiamo l’art. 67 e tassiamo comunque come reddito diverso, ma sempre e solo la differenza.


Irpef ed Ires
Tuttavia nel caso di imprenditori agricoli individuali il corrispettivo percepito può essere qualificato come reddito fondiario, in quanto la plusvalenza realizzata deve considerarsi come un reddito diverso, anche se nell’art. 67, comma 1 lett.B) si parla solo di immobili acquistato da meno di 5 anni. Da più di cinque anni opererebbe la condizione esimente temporale che permetterebbe all’imprenditore agricolo individuale di non tassare i propri redditi.

Se il terreno è soggetto ad utilizzazione edificatoria invece ci troveremo di fronte allo stesso trattamento che si ha nel caso dei fabbricato ed il corrispettivo ricevuto sarebbe interamente tassabile. Anche nel caso in cui sia concessa l’autorizzazione a costruire l’impianto,ciò non equivale al permesso di costruire e come tale il trattamento fiscale e la disciplina tributaria applicabile resta quella del terreno agricolo.

Imposta di registro
Ai fini della quantificazione dell’imposta di registro nell’atto di cessione del diritto di superficie da parte di persona fisica vi consigliamo di indicare un prezzo di cessione o corrispettivo almeno pari al 50% del valore del terreno. 

In caso di cessione di un terreno agricolo ricordiamo che l’aliquota stabilita per i terreni agricoli è del 18%). Ai fini della aliquota proporzionale dell’imposta di registro da applicare questa è pari al 15% del valore dell’atto.

Infatti la cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore è una operazione fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633 del 1972 e soggetta ad aliquota proporzionale del 15% e le imposte ipotecarie a catastali nella misura del complessiva del 3%.

L’imposta comunale sugli immobili (ICI) in caso di cessione del diritto di superficie su un terreno è a carico del titolare del diritto reale di godimento, ex art. 58 al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Trattamento contabile del costo speso dall’acquirente
Il soggetto titolare di partita Iva che acquista il diritto e sostiene il costo inserirà il prezzo tra le immobilizzazioni immateriali, precisamente nella voce B.I.7) anche se non è raro riscontrare il caso di corresponsione del prezzo di acquisto a rate, ipotesi che permetterebbe di inserire il costo sostenuto direttamente a conto economico tra i costi per servizi, precisamente alla voce alla voce B.8). Vi consiglio comunque sempre di pattuire all’interno del contratto che la rimozione dell’impianto sarà ad opera dell’acquirente.

Diritti e Doveri del superficiario
La natura del diritto di superficie è cosa assai diversa dalla piena titolarità del bene in quanto il primo si sostanzia in un diritto di uso e abitazione e quindi il diritto di servirsi e abitare l’appartamento limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia (inteso come nucleo familiare); il diritto di superficie è un diritto reale di abitazione sull’immobile e pertanto può essere ceduto ma non esiste un potere di disporre totalmente dell’appartamento: infatti il titolare del diritto di superficie non potrà né cedere l’immobile né concederlo in affitto o locazione (cfr. art. 1021, 1022, 1024, 1025 e 1026 del Codice Civile).

Il titolare del diritto di superficie inoltre avrà l’onere di conservare il bene con la dovuta diligenza attraverso il sostenimento delle spese di gestione.

CESSIONE DI DIRITTO SUPERFICIE: FISCALITA'

pubblicato 25 giu 2011, 04:46 da Gioacchino Dell'olio

Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica entro i cinque anni dall’acquisto

Nel caso di cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo da parte di una persona fisica i proventi percepiti dal singolo dovranno essere dichiarati nel rigo L6 in quanto è classificabile come un reddito diverso disciplinato dall’art 67, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi e sempreché tale cessione avvenga prima dei 5 anni dalla precedente acquisizione del terreno e del diritto di proprietà sullo stesso.

In realtà non si parla di reddito o di provento ma di plusvalenza realizzata sulla cessione del diritto di superficie a fronte di corrispettivo.

La costituzione del diritto di superficie ha lo stesso trattamento fiscale della cessione di un diritto reale di godimento e pertanto si può assimilare fiscalmente al pari di una cessione di una casa e come tale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 e dell’art. 9, comma 5 del tuir.
Utile domandarsi se la costruzione dell’impianti determina una ulteriore riqualificazione in quanto il trattamento fiscale cambierebbe e lo vediamo tra poco.


Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica

Nel caso di terreno posseduto da più di 5 anni la cessione del diritto di superficie al pari di una vera e propria cessione non determina plusvalenze imponibile e non dovranno pertanto dichiararsi redditi nella dichiarazione posseduto per un periodo superiore a cinque anni, non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile.
In caso di cessione entro i 5 anni la plusvalenza va a formare il reddito secondo quanto scritto nel precedente articolo essendo sempre un reddito diverso ma stavolta sottoposto a tassazione secondo gli scaglioni di reddito.
Nel caso di importo corrisposto annualmente si dichiarerà solamente la parte percepita ogni anno.

Cessione del diritto di superficie di terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria

In questo caso la plusvalenza derivante dalla cessione è soggetta a tassazione secondo quanto definito dall’art. 68 del Tuir ed indipendentemente dal periodo di possesso in quanto non operano le condizioni esimenti del periodo di possesso, purtroppo per intenderci nell’articolo sono inserite quelle tre paroline “in ogni caso” valide solo per i terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria ed andrà a formare il reddito imponibile da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Questo vale anche per le cessioni a società fotovoltaiche.

IMPRENDITORI AGRICOLI e fotovoltaico: trattamento fiscale

pubblicato 14 mag 2011, 04:09 da Gioacchino Dell'olio   [ aggiornato in data 25 giu 2011, 05:07 ]


In questo articolo esaminiamo brevemente il trattamento fiscale della produzione elettrica con fonti fotovoltaiche da parte di società e imprenditori agricoli. Questi casi si stanno moltiplicando in questi anni a causa dell’incremento dei costi dell’energia elettrica e alla disponibilità di nuove tecnologie, facendo progredire la differenziazione delle fonti energetiche verso uno sviluppo ecosostenibile.

Ambito oggettivo

L’art.1 del D.Lgs. 387/03 definisce quali fonti energetiche rinnovabili quelle eolica, solare, geotermica, da moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; il successivo art.2 c.1 lett. c) definisce l’energia prodotta da fonti fotovoltaiche quale fonte rinnovabile non programmabile.

L’art.2  D.M. del 19/02/2007 definisce invece quale impianto o sistema solare fotovoltaico “un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici …, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri componenti elettrici minori”.

Ambito soggettivo

Si definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività e le attività loro connesse:

  • coltivazione del fondo
  • silvicoltura
  • allevamento di animali

Sono sempre considerate attività connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, effettuate da imprenditori agricoli e le prestazioni di servizi rese dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo prevalente delle attrezzature o delle risorse dell’impresa, utilizzate ordinariamente nelle attività principali.

Con la Circolare 32/2009, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento agli impianti fotovoltaici, stabilisce che si considerano produttivi di reddito agrario i primi 200 Kw di potenza prodotti, alla condizione che il proprietario sia un imprenditore agricolo, in quanto l’attività è considerata attività connessa.

Per la parte eccedente i 200 Kw, l’Agenzia dispone che si avrà produzione di reddito agrario rispettando uno dei seguenti requisiti:

  1. la produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, così come definiti dall’art.2 del D.M. 19/02/2007 e realizzati su strutture esistenti
  2. entro il limite di 1 Mw per azienda, per ogni 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola
  3. il volume d’affari dell’attività agricola, escluso quello derivante dalla cessione di energia fotovoltaica, deve essere superiore a quello che deriva dalla cessione dell’energia eccedente i 200 Kw, senza tener conto gli incentivi erogati per la produzione dell’energia stessa

Pertanto, la produzione e cessione di energia fotovoltaica è tassata come reddito agrario sia per i primi 200 Kw sia per la parte eccedente, purché si tratti di  imprenditore agricolo o di società agricola di cui al D.Lgs. 99/04 e nel rispetto dei punti a, b e c.

Nel caso in cui uno dei tre requisiti sopra descritti non sia rispettato e vi sia il superamento della soglia di produzione dei 200 Kw, si verifica che:

  • l’imprenditore agricolo persona fisica produce, per la parte eccedente, reddito d’impresa determinato secondo le regole ordinarie
  • la società agricola ex D.Lgs. 99/04 perde il requisito dell’esclusivo esercizio di attività agricola e pertanto tutto il reddito prodotto è determinato nei modi ordinari analiticamente

Ai fini IRAP, i redditi prodotti ordinariamente scontano l’aliquota del 1,9% in caso di attività connessa; scontano invece l’aliquota del 3,9% in caso di superamento del limite dei 200 Kw con conseguente produzione di reddito d’impresa.

Ai fini IVA, la produzione di energia da impianti fotovoltaici non rientra tra quelle soggette al regime agricolo di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in quanto l’energia non è inclusa nella Tabella A, parte I allegata al DPR 633/72.

Pertanto sarà applicata l’IVA ordinaria del 20%; per le cessioni di energia per usi domestici, di imprese estrattive, agricole e manifatturiere  l’IVA scende al 10%.

Per la cessione di energia fotovoltaica, l’imprenditore agricolo dovrà tenere contabilità IVA separata, ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.

Gli incentivi applicabili, alternativi tra loro, sono:

  • certificati verdi (titoli che attestano la produzione di energia pulita); nel caso il cedente sia un soggetto che determina reddito agrario, la cessione rientra nel reddito catastale e non produce alcun altro reddito; nel caso il cedente determini reddito d’impresa questi determineranno plusvalenza ai sensi dell’art.86 del TUIR. La cessione dei certificati verdi, ai fini IVA, sconta l’aliquota del 20%.
  • tariffe incentivanti (previste dal D.Lgs. 387/03 al fine di remunerare l’imprenditore che ha costruito l’impianto, con durata massima di venti anni); in questo caso il reddito è classificabile quale reddito agrario. Nel caso tale limite venga superato, gli importi percepiti sono classificati come contributi c/esercizio ai sensi dell’art. 85 TUIR e quindi assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%, per la parte eccedente; gli importi sono esclusi dall’IVA in base all’art.2 c.3 lett. a).

Visto su >  www.fisco7.i



Fotovoltaico: Agenzia delle Entrate e del Territorio si dividono sulla natura del bene

pubblicato 14 mag 2011, 04:07 da Gioacchino Dell'olio

Recentemente, alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio hanno evidenziato alcune divergenze nella classificazione dei pannelli fotovoltaici che possono avere riflessi differenti sotto il profilo del trattamento fiscale. 


Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
: secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 11.03.2011, riguardante l'applicazione dell’imposta sostitutiva in presenza di contratti di leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011, questa imposta è dovuta anche in presenza di impianti fotovoltaici qualora tali impianti siano censiti oppure da censire come beni immobili. 

Ciò detto, quanto interessa ai fini della presente trattazione è sottolineare che riconoscere ad un impianto fotovoltaico la natura di bene mobile o immobile è importante al fine di individuare le quote annuali di ammortamento, infatti: 
• se si tratta di un bene mobile, sull’impianto fotovoltaico si applica l’aliquota di ammortamento che, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46/07, ammonta al 9%. Per beneficiare della deducibilità ai fini delle imposte dirette la durata del contratto di leasing non deve essere però inferiore a 7,5 anni pari a due terzi del periodo di ammortamento; 
• se si tratta di un bene immobile la durata minima del contratto di leasing, invece, deve essere pari almeno a 16 anni e 8 mesi, al fine del riconoscimento della deduzione delle quote di ammortamento. In tal caso viene riconosciuta una quota di ammortamento annua pari al 4%. 

L'Agenzia delle Entrate sempre con la circolare n. 12/E dell'11 marzo 2011 evidenzia, inoltre, quanto all’imposta sostitutiva che la relativa aliquota del 2% può essere applicata anche per i contratti di leasing stipulati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, considerandoli quindi contratti di leasing immobiliare. L’Agenzia precisa, però, che la natura di bene immobiliare può essere riconosciuta solo ed esclusivamente se la società di leasing ha anche acquisito il terreno o il lastrico solare di sedime dell'impianto. 

Un discorso a parte merita il rimborso Iva di cui alla risoluzione n. 179/05 dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che l'impianto deve essere costruito su terreno o lastrico solare propri e non di terzi perché possa essere riconosciuto il suddetto rimborso. La risoluzione, inoltre, chiarisce che è sufficiente, ai fini del riconoscimento del rimborso, che il proprietario dell’impianto sia titolare di un diritto di superficie così come è definito dall’articolo 952 del Codice civile secondo cui “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. Invece, in assenza di diritto di proprietà o di diritto di superficie sul terreno o sul lastricato solare su cui è costruito l’impianto il contribuente non potrà beneficiare del rimborso Iva ma solo detrarla. 

Chiarimenti dell’Agenzia del Territorio: l'Agenzia del Territorio, invece, con la circolare 3/T/08, uniformandosi alla sentenza della Cassazione 16824/06, ha chiarito che l'impianto fotovoltaico va assimilato alle turbine delle centrali elettriche dato che, come queste, la separazione dal suolo dell'impianto fotovoltaico altera la natura del bene. Pertanto, l’Agenzia del Territorio classifica l'impianto fotovoltaico fra i beni immobili e li inquadra fra quelli riconosciuti secondo le categorie catastali con il codice D1, attribuendo una rendita catastale per ogni metro quadro di impianto pari a 2 euro. In qualità di bene immobile di per sé, l’Agenzia del territorio ritiene, come diretta conseguenza, che gli impianti fotovoltaici siano assoggettabili all’ICI. 

Su tale ultimo aspetto, invece, in base a quanto recita la Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E dell’Agenzia delle entrate, l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo poichè i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. In linea con tale impostazione anche con la Circolare Ministeriale n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobili o immobili) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento. 

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