CESSIONE DI DIRITTO SUPERFICIE: FISCALITA'

pubblicato 25 giu 2011, 04:46 da Gioacchino Dell'olio
Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica entro i cinque anni dall’acquisto

Nel caso di cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo da parte di una persona fisica i proventi percepiti dal singolo dovranno essere dichiarati nel rigo L6 in quanto è classificabile come un reddito diverso disciplinato dall’art 67, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi e sempreché tale cessione avvenga prima dei 5 anni dalla precedente acquisizione del terreno e del diritto di proprietà sullo stesso.

In realtà non si parla di reddito o di provento ma di plusvalenza realizzata sulla cessione del diritto di superficie a fronte di corrispettivo.

La costituzione del diritto di superficie ha lo stesso trattamento fiscale della cessione di un diritto reale di godimento e pertanto si può assimilare fiscalmente al pari di una cessione di una casa e come tale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 e dell’art. 9, comma 5 del tuir.
Utile domandarsi se la costruzione dell’impianti determina una ulteriore riqualificazione in quanto il trattamento fiscale cambierebbe e lo vediamo tra poco.


Cessione del diritto di superficie di terreno agricolo da parte di una persona fisica

Nel caso di terreno posseduto da più di 5 anni la cessione del diritto di superficie al pari di una vera e propria cessione non determina plusvalenze imponibile e non dovranno pertanto dichiararsi redditi nella dichiarazione posseduto per un periodo superiore a cinque anni, non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile.
In caso di cessione entro i 5 anni la plusvalenza va a formare il reddito secondo quanto scritto nel precedente articolo essendo sempre un reddito diverso ma stavolta sottoposto a tassazione secondo gli scaglioni di reddito.
Nel caso di importo corrisposto annualmente si dichiarerà solamente la parte percepita ogni anno.

Cessione del diritto di superficie di terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria

In questo caso la plusvalenza derivante dalla cessione è soggetta a tassazione secondo quanto definito dall’art. 68 del Tuir ed indipendentemente dal periodo di possesso in quanto non operano le condizioni esimenti del periodo di possesso, purtroppo per intenderci nell’articolo sono inserite quelle tre paroline “in ogni caso” valide solo per i terreni soggetti ad utilizzazione edificatoria ed andrà a formare il reddito imponibile da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Questo vale anche per le cessioni a società fotovoltaiche.

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