Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 11.03.2011, riguardante l'applicazione dell’imposta sostitutiva in presenza di contratti di leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011, questa imposta è dovuta anche in presenza di impianti fotovoltaici qualora tali impianti siano censiti oppure da censire come beni immobili.
Ciò detto, quanto interessa ai fini della presente trattazione è sottolineare che riconoscere ad un impianto fotovoltaico la natura di bene mobile o immobile è importante al fine di individuare le quote annuali di ammortamento, infatti:
• se si tratta di un bene mobile, sull’impianto fotovoltaico si applica l’aliquota di ammortamento che, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46/07, ammonta al 9%. Per beneficiare della deducibilità ai fini delle imposte dirette la durata del contratto di leasing non deve essere però inferiore a 7,5 anni pari a due terzi del periodo di ammortamento;
• se si tratta di un bene immobile la durata minima del contratto di leasing, invece, deve essere pari almeno a 16 anni e 8 mesi, al fine del riconoscimento della deduzione delle quote di ammortamento. In tal caso viene riconosciuta una quota di ammortamento annua pari al 4%.
L'Agenzia delle Entrate sempre con la circolare n. 12/E dell'11 marzo 2011 evidenzia, inoltre, quanto all’imposta sostitutiva che la relativa aliquota del 2% può essere applicata anche per i contratti di leasing stipulati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, considerandoli quindi contratti di leasing immobiliare. L’Agenzia precisa, però, che la natura di bene immobiliare può essere riconosciuta solo ed esclusivamente se la società di leasing ha anche acquisito il terreno o il lastrico solare di sedime dell'impianto.
Un discorso a parte merita il rimborso Iva di cui alla risoluzione n. 179/05 dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che l'impianto deve essere costruito su terreno o lastrico solare propri e non di terzi perché possa essere riconosciuto il suddetto rimborso. La risoluzione, inoltre, chiarisce che è sufficiente, ai fini del riconoscimento del rimborso, che il proprietario dell’impianto sia titolare di un diritto di superficie così come è definito dall’articolo 952 del Codice civile secondo cui “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. Invece, in assenza di diritto di proprietà o di diritto di superficie sul terreno o sul lastricato solare su cui è costruito l’impianto il contribuente non potrà beneficiare del rimborso Iva ma solo detrarla.
Chiarimenti dell’Agenzia del Territorio: l'Agenzia del Territorio, invece, con la circolare 3/T/08, uniformandosi alla sentenza della Cassazione 16824/06, ha chiarito che l'impianto fotovoltaico va assimilato alle turbine delle centrali elettriche dato che, come queste, la separazione dal suolo dell'impianto fotovoltaico altera la natura del bene. Pertanto, l’Agenzia del Territorio classifica l'impianto fotovoltaico fra i beni immobili e li inquadra fra quelli riconosciuti secondo le categorie catastali con il codice D1, attribuendo una rendita catastale per ogni metro quadro di impianto pari a 2 euro. In qualità di bene immobile di per sé, l’Agenzia del territorio ritiene, come diretta conseguenza, che gli impianti fotovoltaici siano assoggettabili all’ICI.
Su tale ultimo aspetto, invece, in base a quanto recita la Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E dell’Agenzia delle entrate, l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo poichè i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. In linea con tale impostazione anche con la Circolare Ministeriale n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobili o immobili) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento.