In questo articolo esaminiamo brevemente il trattamento fiscale della produzione elettrica con fonti fotovoltaiche da parte di società e imprenditori agricoli. Questi casi si stanno moltiplicando in questi anni a causa dell’incremento dei costi dell’energia elettrica e alla disponibilità di nuove tecnologie, facendo progredire la differenziazione delle fonti energetiche verso uno sviluppo ecosostenibile. Ambito oggettivo L’art.1 del D.Lgs. 387/03 definisce quali fonti energetiche rinnovabili quelle eolica, solare, geotermica, da moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; il successivo art.2 c.1 lett. c) definisce l’energia prodotta da fonti fotovoltaiche quale fonte rinnovabile non programmabile. L’art.2 D.M. del 19/02/2007 definisce invece quale impianto o sistema solare fotovoltaico “un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici …, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri componenti elettrici minori”. Ambito soggettivo Si definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività e le attività loro connesse:
Sono sempre considerate attività connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, effettuate da imprenditori agricoli e le prestazioni di servizi rese dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo prevalente delle attrezzature o delle risorse dell’impresa, utilizzate ordinariamente nelle attività principali. Con la Circolare 32/2009, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento agli impianti fotovoltaici, stabilisce che si considerano produttivi di reddito agrario i primi 200 Kw di potenza prodotti, alla condizione che il proprietario sia un imprenditore agricolo, in quanto l’attività è considerata attività connessa. Per la parte eccedente i 200 Kw, l’Agenzia dispone che si avrà produzione di reddito agrario rispettando uno dei seguenti requisiti:
Pertanto, la produzione e cessione di energia fotovoltaica è tassata come reddito agrario sia per i primi 200 Kw sia per la parte eccedente, purché si tratti di imprenditore agricolo o di società agricola di cui al D.Lgs. 99/04 e nel rispetto dei punti a, b e c. Nel caso in cui uno dei tre requisiti sopra descritti non sia rispettato e vi sia il superamento della soglia di produzione dei 200 Kw, si verifica che:
Ai fini IRAP, i redditi prodotti ordinariamente scontano l’aliquota del 1,9% in caso di attività connessa; scontano invece l’aliquota del 3,9% in caso di superamento del limite dei 200 Kw con conseguente produzione di reddito d’impresa. Ai fini IVA, la produzione di energia da impianti fotovoltaici non rientra tra quelle soggette al regime agricolo di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in quanto l’energia non è inclusa nella Tabella A, parte I allegata al DPR 633/72. Pertanto sarà applicata l’IVA ordinaria del 20%; per le cessioni di energia per usi domestici, di imprese estrattive, agricole e manifatturiere l’IVA scende al 10%. Per la cessione di energia fotovoltaica, l’imprenditore agricolo dovrà tenere contabilità IVA separata, ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72. Gli incentivi applicabili, alternativi tra loro, sono:
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